La figura del broker assicurativo è disciplinata dall’art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792, che recita:
Agli effetti della presente legge è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione, con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, colui che intende provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.
Il broker assicurativo, a differenza dell’agente di assicurazione, non ha vincoli di esclusiva con alcuna Compagnia e rappresenta il cliente assistendolo nell’individuazione delle sue esigenze, nel sottoporre i suoi rischi alle compagnie e nell’ottenere per lui le migliori condizioni del mercato. Oltre a questo, il broker assicurativo deve fornire il proprio aiuto e la propria assistenza nei sinistri, agendo generalmente come consulente privilegiato per i propri partner.
One General Broker offre un servizio estremamente personalizzato per ogni cliente; il suo obiettivo è creare valore ottimizzando il rapporto costi/benefici dei programmi assicurativi gestiti. Nessuna distanza con i nostri clienti, costante e continua disponibilità ad ascoltarli, seguirli, crescere insieme a loro.