Il presente codice deontologico broker deve considerarsi come guida di condotta a carattere generale, vincolante e inderogabile. L’attività del Broker deve basarsi sui principi di professionalità, indipendenza e trasparenza nei confronti dei clienti, degli assicuratori e dei propri colleghi.
SERVIZIO CLIENTI
Il Broker deve:
- Salvaguardare gli interessi del cliente, ponendo gli stessi al di sopra di ogni propria considerazione, anche in ordine della durata dei contratti assicurativi e degli incarichi di brokeraggio. In particolare, l’importanza della remunerazione che egli percepisce non deve, in alcun caso, influenzare la qualità del servizio.
- Assistere il cliente nell’individuazione delle sue necessità assicurative nell’ambito dell’incarico ricevuto, e, col suo assenso, presentarle agli assicuratori nel rigoroso rispetto dell’obiettività al fine di soddisfarle in maniera confacente.
- Assistere il cliente sia nella formulazione delle condizioni contrattuali fornendogli, quando richieste, le spiegazioni utili per un suo giudizio finale, sia nella eventuale gestione dei sinistri.
- Rispettare il segreto professionale.
- Proporre al cliente assicuratori dei quali ha fiducia.
Il Broker non deve:
- Fare affermazioni fuorvianti o mistificatorie nella propria pubblicità.
- Rilasciare quotazioni senza incarico scritto, almeno esplorativo, da parte del cliente se l’importo della polizza da trattare supera il premio di Euro 25.822,84.
LEALTA NEI CONFRONTI ASSICURATORI
Il Broker deve:
- Presentare, nella massima buona fede, proposte chiare e veritiere ed il più possibile documentate.
- Astenersi dall’appoggiare le richieste del cliente quando i suoi reclami siano palesemente ingiustificati.
- Evitare di inserire nella sua pubblicità nomi o prodotti di specifici assicuratori, salvo che le ragioni di ciò vengano pienamente spiegate nel testo e che vi sia il consenso preventivo degli assicuratori stessi.
SOLIDARIETA' CON I COLLEGHI
Il Broker deve:
- Attuare principi di leale concorrenza; in particolare promuovere ed accettare, in caso di litigio con un collega, l’arbitrato dell’Associazione prima di affidarsi al Tribunale Civile.
- Evitare rapporti con gli assicuratori che non si attengano all’etica del mercato ed agli usi di mediazione, ed informare l’Associazione di ogni atteggiamento scorretto.
Il Broker non deve:
- Influenzare il cliente con offerte di ristorno di provvigioni.
- Accettare e proporre tassi di premio speciali a fronte di una riduzione delle provvigioni d’uso.
- Denigrare un collega; le eventuali critiche dovranno essere obiettive e comunque basate esclusivamente su ragioni tecniche.
DISPOSIZIONI GENERALE
Ogni broker si impegna a rispettare quanto prescritto dal presente Codice. Le trasgressioni daranno luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto dell’Associazione. La Segreteria Generale dell’Associazione è incaricata di ricevere ogni segnalazione o reclamo concernenti pretese violazioni del presente codice deontologico di autoregolamentazione professionale.