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Norme di Autoregolamentazione

NORME DI AUTOREGOLAMENTAZIONE AIBA

Le seguenti norme sono da considerarsi integrative e complementari rispetto alle norme del Codice Deontologico di Autoregolamentazione Professionale dal quale derivano il carattere cogente e le sanzioni. Esse, tuttavia, possono essere oggetto di variazioni, sia per aggiunta di ulteriori norme, sia a causa di mutamenti nella prassi, negli usi e nella disciplina legislativa nazionale e/o internazionale dell’attività del broker.

DURATA DELLE POLIZZE

Il broker suggerisce al cliente la stipula di contratti di durata annuale ovvero provvederà ad inserire in polizza apposita clausola di rescindibilità annua. Tuttavia egli potrà assistere il cliente nella stipula di contratti pluriennali non rescindibili, ogni qualvolta ciò sia reso necessario o sia suggerito da motivazioni tecniche intrinseche al rischio o dall’interesse del cliente, ovvero quando sia da quest’ultimo specificatamente richiesto.

INCARICO DI BROKERAGGIO

I rapporti fra broker e cliente saranno regolati da un incarico di brokeraggio.
Tale incarico sarà di norma a tempo indeterminato, rescindibile in qualsiasi momento con preavviso massimo di tre mesi, ovvero di durata annuale con possibilità di tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con preavviso massimo di tre mesi rispetto alle singole scadenze annuali successive.
Tuttavia ove il Broker si trovi a supportare per un cliente spese iniziali di rilevanza eccezionale, valutate anche in rapporto all’entità della mediazione, egli potrà proporre che l’incarico abbia durata massima triennale con possibilità, alla sua scadenza, di proroga a tempo indeterminato, rescindibile in qualsiasi momento con preavviso massimo di tre mesi, ovvero proroga di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con preavviso massimo di tre mesi rispetto alle singole scadenze successive.
Quanto sopra non si applica ai rapporti con clienti pubblici. Nei rapporti con i potenziali clienti pubblici (amministrazioni aggiudicatrici), il Broker è invitato a contribuire alla diffusione di criteri di selezione che:
a) garantiscano un corretto confronto concorrenziale;
b) si basino su principi di ragionevolezza ed imparzialità;
c) privilegino la capacità progettuale ed i requisiti professionali rispetto alla dimensione economica e finanziaria dell’impresa.

One General Broker grazie ad un mandato esplorativo gratuito e senza impegni, offre un servizio corporate estremamente personalizzato per ogni tipo di società.

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